(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 41 del 13 ottobre 2004) IL PRESIDENTE Vista la legge regionale 29 ottobre 1965, n. 23 «Sovvenzioni, contributi, sussidi e spese dirette, per finalita' istituzionali», ed in particolare l'Art. 1, comma 1, punti 3) e 4); Vista la legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 «legge finanziaria 2001», e in particolare, l'Art. 8, commi 52 e 53, e successive integrazioni e modificazioni; Vista la deliberazione della giunta regionale 20 aprile 2001, n. 1282, e successive integrazioni e modificazioni, in cui sono descritte, tra l'altro, le competenze della direzione generale; Visto l'Art. 4 della legge regionale 30 aprile 2003, n. 12, che disciplina le modalita' di acquisto di beni e servizi da parte dell'amministrazione regionale per importi inferiori alla soglia di rilievo comunitario, cosi' come modificato dall'Art. 3 della legge regionale 24 maggio 2004, n. 17; Visto altresi' l'Art. 3 della legge regionale 29 novembre 1986, n. 49, in ordine all'espressione del parere di congruita' sugli atti che non comportino la necessita' di esame tecnico che rientri nella competenza professionale di ingegneri o geometri; Visto il «Regolamento per l'acquisizione in economia di beni e servizi da parte della direzione generale e per la valutazione della congruita' sui contratti nei quali sia parte la direzione generale medesima» emanato con proprio decreto 28 luglio 2004, n. 0248/Pres.; Atteso che con legge regionale 21 luglio 2004, n. 19 «Assestamento del bilancio 2004 e del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 ai sensi dell'Art. 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7.» e' stato istituito il capitolo 900 del documento tecnico allegato al bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 ed al bilancio per l'anno 2004; Vista la deliberazione della giunta regionale 5 agosto 2004, n. 2052, con la quale sono stati definiti gli obiettivi ed i programmi della direzione generale della Regione; Atteso di dover regolamentare l'effettuazione delle spese in economia previste a carico del sopraccitato capitolo 900; Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 «Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e la contabilita' generale dello Stato» e successive integrazioni e modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2001, n. 384 «Regolamento di semplificazione dei procedimenti di spese in economia»; Vista la legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 «Riforma dell'impiego regionale in attuazione dei principi fondamentali di riforma economico sociale desumibili dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421» e successive integrazioni e modificazioni; Vista la legge regionale 16 aprile 1999, n. 7 «Nuove norme in materia di bilancio e di contabilita' regionale e modifiche alla legge regionale 1° marzo 1988, n. 7»; Visto l'Art. 42 dello statuto regionale approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1; Su conforme deliberazione della giunta regionale 10 settembre 2004, n. 2322; Decreta: E' approvato il «Regolamento per l'acquisizione in economia di beni e servizi da parte della direzione generale e per la valutazione della congruita' sui contratti nei quali sia parte la direzione generale medesima» nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione. Il presente decreto verra' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia. Trieste, 17 settembre 2004 ILLY