(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
   della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 41 del 13 ottobre 2004)
                            IL PRESIDENTE
    Vista  la  legge  regionale  29 ottobre 1965, n. 23 «Sovvenzioni,
contributi, sussidi e spese dirette, per finalita' istituzionali», ed
in particolare l'Art. 1, comma 1, punti 3) e 4);
    Vista   la   legge  regionale  26  febbraio  2001,  n.  4  «legge
finanziaria  2001»,  e  in  particolare,  l'Art.  8, commi 52 e 53, e
successive integrazioni e modificazioni;
    Vista  la deliberazione della giunta regionale 20 aprile 2001, n.
1282,   e  successive  integrazioni  e  modificazioni,  in  cui  sono
descritte, tra l'altro, le competenze della direzione generale;
    Visto  l'Art.  4 della legge regionale 30 aprile 2003, n. 12, che
disciplina  le  modalita'  di  acquisto  di  beni  e servizi da parte
dell'amministrazione  regionale  per importi inferiori alla soglia di
rilievo  comunitario,  cosi'  come modificato dall'Art. 3 della legge
regionale 24 maggio 2004, n. 17;
    Visto  altresi'  l'Art. 3 della legge regionale 29 novembre 1986,
n.  49, in ordine all'espressione del parere di congruita' sugli atti
che  non  comportino la necessita' di esame tecnico che rientri nella
competenza professionale di ingegneri o geometri;
    Visto  il  «Regolamento  per l'acquisizione in economia di beni e
servizi  da parte della direzione generale e per la valutazione della
congruita'  sui  contratti  nei quali sia parte la direzione generale
medesima» emanato con proprio decreto 28 luglio 2004, n. 0248/Pres.;
    Atteso   che   con   legge   regionale  21  luglio  2004,  n.  19
«Assestamento  del  bilancio  2004 e del bilancio pluriennale per gli
anni  2004-2006 ai sensi dell'Art. 18 della legge regionale 16 aprile
1999, n. 7.» e' stato istituito il capitolo 900 del documento tecnico
allegato  al  bilancio  pluriennale  per  gli  anni  2004-2006  ed al
bilancio per l'anno 2004;
    Vista  la  deliberazione della giunta regionale 5 agosto 2004, n.
2052,  con  la quale sono stati definiti gli obiettivi ed i programmi
della direzione generale della Regione;
    Atteso  di  dover  regolamentare  l'effettuazione  delle spese in
economia previste a carico del sopraccitato capitolo 900;
    Visto  il  regio  decreto 23 maggio 1924, n. 827 «Regolamento per
l'amministrazione  del  patrimonio  e  la contabilita' generale dello
Stato» e successive integrazioni e modificazioni;
    Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2001,
n.  384  «Regolamento di semplificazione dei procedimenti di spese in
economia»;
    Vista   la   legge  regionale  27  marzo  1996,  n.  18  «Riforma
dell'impiego  regionale  in  attuazione  dei principi fondamentali di
riforma  economico sociale desumibili dalla legge 23 ottobre 1992, n.
421» e successive integrazioni e modificazioni;
    Vista  la  legge  regionale  16 aprile 1999, n. 7 «Nuove norme in
materia  di  bilancio  e  di  contabilita' regionale e modifiche alla
legge regionale 1° marzo 1988, n. 7»;
    Visto  l'Art.  42  dello  statuto  regionale  approvato con legge
costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1;
    Su  conforme  deliberazione  della  giunta regionale 10 settembre
2004, n. 2322;
                              Decreta:
    E'  approvato  il  «Regolamento per l'acquisizione in economia di
beni e servizi da parte della direzione generale e per la valutazione
della  congruita'  sui  contratti  nei  quali  sia parte la direzione
generale medesima» nel testo allegato al presente provvedimento quale
parte integrante e sostanziale.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e  farlo
osservare come regolamento della Regione.
    Il  presente  decreto  verra' pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Friuli-Venezia Giulia.
      Trieste, 17 settembre 2004
                                ILLY